La Sezione Fallimentare presso il Tribunale di Cremona, in ragione dell’entrata in vigore del CII, ha fatto presente all’OCC dell’Ordine degli Avvocati il proprio orientamento, allo stato, circa l’interpretazione della norma transitoria contenuta nell’art. 390 CCII.
Esso consiste nel ritenere soggetti alla vecchia disciplina della l. 3/2012 solo i procedimenti di composizione della crisi la cui domanda giudiziale sia stata depositata in Tribunale prima del 15.7 scorso: viceversa dovendosi applicare la nuova disciplina del D.l.vo 14/2019 a tutte quelle domande depositate dopo tale data.
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Questo Consiglio dell’Ordine ha costituito l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) in attuazione della L. 3/12. E’ stato iscritto, in data 12.10.16, nella Sezione A, al n. 85 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.
L’OCC è operativo.
La segretaria amministrativa è Veronica che ben conoscete.
Sul sito dell’Ordine è pubblicato il Regolamento, lo Statuto, la Composizione dell’Organismo e altre indicazioni. A breve, sarà scaricabile la modulistica per la presentazione delle istanze all’OCC stesso.
Con la costituzione dell’OCC, l’Ordine ha inteso mettere a disposizione un nuovo strumento per fare fronte alle situazioni di crisi che coinvolgono quei soggetti che non possono fallire né servirsi di altre procedure concorsuali, cercando di dilazionare i debiti e giungere ad un accordo con i creditori.
Lo strumento può essere utilizzato da consumatori in genere, professionisti, piccoli artigiani, agricoltori, start up, enti no profit.
Credo sia uno strumento che gli avvocati possano utilizzare per risolvere le situazioni dei propri clienti che rientrano nelle categorie predette; ciò per consentire la formazione di un piano di rientro da presentarsi al Tribunale.
Nei casi in cui il piano non sia effettuato o sia rigettato dal Tribunale, il debitore potrà comunque accedere alla liquidazione.
Durante l’esecuzione della procedura, tutte le azioni esecutive avverso il debitore sono sospese dal Giudice.
A conclusione della procedura, il debitore sarà esdebitato.
I costi sono determinati dal Decreto Ministeriale e quindi conosciuti fin dall’inizio della procedura dal debitore.
Ringraziando per l’attenzione, per eventuali ulteriori informazioni che i colleghi ritenessero, è disponibile, come sopra indicato, la Segreteria dell’Ordine nella persona di Veronica.
SEGRETERIA ORGANISMO DI SOVRAINDEBITAMENTO
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