Patrocinio a spese dello Stato e incentivi fiscali

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

E’ possibile formulare istanza anticipata di ammissione al patrocinio a spese dello stato per le parti meno abbienti che devono esperire la mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice ( artt. 15 bis – 15 undecies del D.lgs. 28/2010 e ss. modifiche.

Non è prevista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per chi sceglie la mediazione volontaria, e cioè fuori dal novero delle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità della domanda o dall’invito formulato dal giudice nel processo.

In particolare, ex art. 15 bis D.lgs. 28/2010 e ss. modifiche: “1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione. 2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.”

L’istanza anticipata di ammissione al patrocinio a spese dello stato in via provvisoria: l’interessato può reperire informazioni presso lo Sportello dedicato accessibile nella giornata di mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la Sede dell’Ordine degli Avvocati in Via Tribunali 13, Cremona. È possibile prendere visione dei nominativi degli avvocati, separati per materia, iscritti nell’apposito elenco. La richiesta deve essere presentata dall’Avvocato tramite Sfera, nell’apposita sezione dedicata all’istanza del Patrocinio a spese dello stato avendo cura di indicare quale ufficio ricevente l’Organismo di mediazione. La domanda va indirizzata al Consiglio dell’Ordine del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente. Contro l’eventuale rigetto dell’istanza è possibile proporre ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine. La parte ammessa al gratuito non deve corrispondere le indennità per la mediazione.

Nel caso in cui la mediazione si concluda con l’accordo, l’ammissione al patrocinio gratuito è confermata, su istanza dell’avvocato, dallo stesso COA che ha ammesso il richiedente in via provvisoria.

Per confermare l’ammissione al patrocinio gratuito il COA è tenuto a verificare che il compenso indicato dall’avvocato nell’istanza di conferma al patrocinio gratuito corrisponda al valore dichiarato nell’accordo. Verificata la regolarità, il COA appone il visto dopo aver deliberato la congruità dell’istanza. La decisione viene quindi comunicata all’avvocato e al Ministero, tramite annotazione sulla piattaforma, per ulteriori controlli. 

È fatto divieto all’avvocato ammesso al patrocinio a spese dello stato di richiedere compensi o rimborsi a qualsiasi titolo dal proprio assistito.

Si rinvia al Decreto ministeriale del 1° agosto 2023 pubblicato nella GU n. 183 del 7 agosto 2023 per le modalità di liquidazione e pagamento delle competenze dell’avvocato ammesso al gratuito, inclusa la possibilità di riconoscere al legale un credito di imposta o di compensazione delle somme determinate.

 

INCENTIVI FISCALI

La riforma Cartabia nel nuovo testo oggi vigente del D.lgs. 28/2010 ha implementato altresì gli incentivi fiscali.

VANTAGGI FISCALI

Per le procedure instaurate dopo il 30.06.2023:

a) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

b) il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di €. 100.000,00 ed in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente;

c) quando la mediazione ha esito positivo e si raggiunge l’accordo, alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di € 600,00;

d) in caso di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione anch’esso fino a concorrenza di € 600,00.

Tali crediti sono utilizzabili nel limite annuo di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

Inoltre, se l’accordo è raggiunto in pendenza del giudizio e ne causa l’estinzione, alla parte è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato fino a concorrenza di €. 518,00. Nel caso di insuccesso della procedura i crediti di imposta sopra indicati sono ridotti della metà.

Le domande vanno presentate esclusivamente su piattaforma entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura.

La  piattaforma è accessibile dal sito giustizia.it, mediante credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.

Se la domanda è presentata per conto di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma avviene con l’identità digitale del legale rappresentate della persona giuridica.