A far data dal 28 febbraio 2023 sono state introdotte alcune importanti novità in materia di mediazione, tra cui, in particolare si ricordano i temi più significativi sui quali ha inciso la novella legislativa:
A partire dal 30 giugno 2023 sono entrate in vigore ulteriori modifiche apportate al D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale, oltre alle novità già introdotte a partire dal 28 febbraio 2023.
Si indicano di seguito le principali novità che riguardano la mediazione:
È stato ampliato il range delle materie soggette a condizione di procedibilità, classificabili come mediazione obbligatoria: in particolare sarà estesa ai seguenti ambiti: contratti di associazione in partecipazione, contratti di consorzio, contratti di franchising, contratti d'opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, contratti di subfornitura, società di persone (art. 5 D.Lgs. 28/2010);
quanto alla mediazione in materia condominiale, l’art. 5-ter prevede che l'amministratore di condominio può attivare una procedura di mediazione, aderirvi e parteciparvi, senza dover ottenere una delega/autorizzazione dall'assemblea dei condomini; solo l'eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal mediatore saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
è stata altresì implementata ex. art. 5-quater la mediazione demandata dal giudice;
è prevista una clausola di mediazione contrattuale o statutaria, ossia l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5-sexies qualora il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione;
L’art. 6 prevede che quanto alla durata del procedimento: ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo scritto delle parti (art. 6).
Primo incontro: abolizione del primo incontro di programmazione di pre-mediazione, entrata in mediazione immediata e conseguente obbligo di pagamento di un’indennità prevista dal D.Lgs. a favore dell’ODM per lo svolgimento del primo incontro ed una per la prosecuzione oltre il primo incontro della procedura. Il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatte salve eventuali necessità organizzative dell’ODM, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni):
Si richiama altresì la previsione inerente la presenza personale delle parti: le parti "partecipano personalmente" alla procedura; e come previsto dall’art. 8 solo “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia”. Vedasi delibera del Consiglio ODM inerente i requisiti della procura sostanziale.
Con riguardo patrocinio a spese dello Stato, l’art. 15- bis prevede che per l'esenzione dalle spese di mediazione è necessario ottenere ammissione al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dove ha sede l'organismo di mediazione (art. 15-bis e ss.). Si ricorda che l’istanza di gratuito patrocinio deve essere presentata tramite Sfera nella sezione gratuito patrocinio, avendo cura di indicare quale ufficio ricevente l’Organismo di Mediazione di Cremona.
Ai sensi dell’art. 17, quanto all’esenzione dall'imposta di registro, aumenta il valore di riferimento in quanto il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 (art. 17).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al pdf del D.lgs. 28/2010 così come modificato dalla Riforma Cartabia, allegato nella sezione Modulistica.