GRATUITO PATROCINIO

ATTENZIONE

Il Consiglio dell'Ordine Avvocati comunica che a partire dal 30.9.2019 Le istanze per il gratuito patrocinio possono essere presentate on line attraverso la piattaforma FormaSfera presente nella home-page del sito dell'Ordine.

La presentazione in modalità on line delle istanze diventerà obbligatoria a partire dal 1° Novembre 2019.

Per eventuali comunicazioni utilizzare la seguente pec gratuitoordineavvocaticremona@pec.it, indicando nell'oggetto il nominativo dell'istante.

Le eventuali integrazioni richieste dovranno essere depositate nel fascicolo telematico sulla piattaforma Sfera cliccando sul tasto “nuovo documento (non collegato al protocollo)” che si trova nella sezione “Protocolli”.

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Si informa che il Consiglio con delibera n. 267 in materia di sussistenza dei requisiti reddituali della parte che presenta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ipotesi di procedimenti di separazione consensuale ha deliberato di uniformarsi all'orientamento della sentenza n. 20385/2019 della Cass. Sez. II Civile.

Sicchè a partire dal 2/12/2020, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni economiche per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di separazione e divorzio introdotte consensualmente o consensualizzate in corso di giudizio non andrà considerato il cumulo del reddito complessivo dei coniugi, ma esclusivamente il reddito singolarmente prodotto da ciascuno di essi e dei rispettivi familiari conviventi maggiorenni.

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In virtù del suddetto adeguamento, potrà essere ammesso al patrocinio il titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 12.838,01.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 956-2517/2020 del 27 gennaio 2021 ha stabilito altresì che ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tener conto del reddito di cittadinanza, che deve essere calcolato nella definizione del limite predetto.

Sicchè, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, nel caso di superamento del limite di reddito, anche a seguito della percezione del reddito di cittadinanza, non sarà possibile l'ammissione al gratuito patrocinio.

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Si avvisa che il deposito delle richieste di liquidazione relative all’assistenza legale prestata nell’ambito delle mediazioni e delle negoziazioni assistite a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato si effettua mediante accesso a piattaforma digitale mediante SPID o chiavetta dal seguente indirizzo: https://lsg.giustizia.it/ .

Si precisa che alle istanze dovrà essere allegato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio in precedenza rilasciato nonché il verbale di mediazione o l’accordo di negoziazione assistita.