PER LA REALIZZAZIONE DEL PATROCINIO LEGALE, SIA IN AMBITO PENALE CHE IN AMBITO CIVILE, PER LE DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA O VITTIME DI ATTI PERSECUTORI
Con Protocollo di Intesa 21 novembre 2023 Regione Lombardia ha istituito “un fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne vittime di violenza o di atti persecutori”.
Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo possono accedere al fondo, in ambito penale, le vittime dei reati di seguito elencati:
Oltre ad altri reati connessi alla violenza di genere per i quali la Commissione di valutazione di cui all’articolo 9 valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità.
Abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato per i reati diversi da quelli oggetto della deroga di cui all’articolo 76 comma 4 ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ai fini dell’accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.
In ambito civile possono accedere al fondo le donne parti di giudizi nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica.
A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia/querela per i reati di genere o satelliti.
Inoltre, potranno usufruire di tale fondo coloro che fanno richiesta dell’ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.p.c.
Abbiano scelto (in ambito civile o in ambito penale) un/una legale iscritto/a alle liste del gratuito patrocinio e nell’Elenco costituito presso l’Ordine degli Avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti svolti negli anni dal 2014 al 2021 di cui ai protocolli di intesa tra Ordine Avvocati Milano e Regione Lombardia, ultimo quello del 25.11.2021 ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 11/2012.
L’istanza di accesso al fondo, completa di tutti i documenti richiesti, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC oam@legalmail.it e sarà esaminata dalla Commissione di Valutazione, istituita ai sensi dell’art.9 del Protocollo.
La liquidazione effettiva delle somme avverrà all'esito dei giudizi.