Si pubblica l’allegata nota, con la quale il Ministero della Giustizia precisa quanto segue:
"L’Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all’art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell’elencazione di cui all’art. 87, comma 6-bis, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti:
a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC);
c) con modalità cartacee.”