Organismo di Mediazione

COS’E’ LA MEDIAZIONE

La mediazione è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con una formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il d.lgs. n.28/2010 e ss.e m.  disciplina tre tipi di mediazione:

- Volontaria: quando le parti decidono spontaneamente di ricorrere al procedimento di mediazione;

- Obbligatoria: quando la mediazione ha ad oggetto questioni riguardanti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con qualsiasi mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto, assistito dall'avvocato, ad esperire il tentativo di conciliazione.

- Delegata: il giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, può disporre l'esperimento della mediazione; in tal caso, l'esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

A far data dal 28 febbraio 2023 sono state introdotte alcune importanti novità in materia di mediazione, tra cui, in particolare si ricordano i temi più significativi sui quali ha inciso la novella legislativa:

  • la mediazione in modalità telematica nel rispetto del nuovo art. 8 bis D.lgs 28/2010;
  • le nuove previsioni in tema di accordo di conciliazione sottoscritto dalle pubbliche amministrazioni ex art. 11 bis D.lgs 28/2010;
  • le nuove regole in tema di sanzioni a livello processuale per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione  ai sensi dell’art. 12 bis D.lgs 28/2010.

A partire dal 30 giugno 2023 sono entrate in vigore ulteriori modifiche apportate al D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale, oltre alle novità già introdotte a partire dal 28 febbraio 2023 segue...

INCONTRI DI MEDIAZIONE IN PRESENZA E DA REMOTO

L'ODM svolge la propria attività di mediazione attraverso la modalità in presenza o da remoto.

Ai sensi dell’art. 8 bis del D.Lgs 28/2010, per le procedure instaurate a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia 2022 del Dcr. Lgs. 28 del 2010 e alla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. Sono a tal fine disponibili le piattaforme ZOOM e TEAMS. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Le credenziali verranno inviate dalla Segreteria entro il giorno dell’incontro agli indirizzi forniti nel consenso allo svolgimento da remoto.

Si precisa che ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’Organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.

Le parti e gli Avvocati che le assistono dunque devono essere dotate di sistemi informatici idonei alla sottoscrizione del verbale ossia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Tale modalità sarà necessaria “a conclusione della mediazione”.

  • È necessario che le parti firmatarie siano dotate di uno dei seguenti dispositivi di firma qualificata:

Dispositivo di firma digitale business-key o smart card

Firma remota (funzione attualmente disponibile con firma remota InfoCert)

SPID (per l’ottenimento del certificato di firma one shot)

In particolare, le parti e gli Avvocati dovranno fornire un numero di cellulare e un indirizzo mail e/o pec sul quale riceveranno il link da cliccare e seguendo le indicazioni per la firma, eventualmente consultando ill Vademecum caricato su questa pagina.

Le modalità di firma per i verbali intermedi e per gli incontri in presenza rimangono invariate al sistema pre- riforma.

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COME PRESENTARE DOMANDA

Domanda in modalita' telematica – Istruzioni

A partire dal 01 dicembre 2019 la presentazione on line della domanda è diventata obbligatoria.

Le domande di mediazione dovranno essere depositate in modalità telematica attraverso l'area riservata FormaSfera cliccando sopra l'icona "Mediazione".

Per gli Avvocati che non utilizzano Sfera sarà necessario effettuare la registrazione al portale, mentre per coloro che già utilizzano Sfera non è necessario creare nuove credenziali.

Per gli Avvocati di un Foro diverso da quello di Cremona è necessario cambiare l'Ordine su cui si opera cliccando l'apposito tasto nella Home page dell'area riservata.

 

ISTRUZIONI per la compilazione della domanda di mediazione on-line:

1. compilare la domanda di mediazione on-line in tutti i suoi campi;
2. allegare file .pdf della procura speciale per la mediazione in favore all'avvocato;
3. allegare file .pdf relativo al pagamento delle spese di avvio del procedimento;
- bonifico: Banca Intesa San Paolo Filiale di Cremona - IBAN IT64V0306911400100000012948 - intestato all' Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Cremona – causale: nome delle parti; N.B. devono essere versate anche le spese di notifica: euro 13,70 per ciascuna raccomandata da spedire.
4. allegare file .pdf del/i documento/i identità e codice fiscale della/e parte/i istante/i e/o visura camerale se persona giuridica;
5. allegare file .pdf con indicazione dei dati per la fatturazione elettronica.

 

AVVISOsi ricorda alle parti ed ai rispettivi difensori che il pagamento delle spese di avvio della mediazione, deve avvenire prima del deposito on line della domanda e non più di tre giorni prima.

E' inoltre possibile allegare documenti in formato .pdf segnalando quelli riservati al mediatore.

Nel caso di problematiche nel caricamento dei file si consiglia di allegare solo quelli obbligatori e di inviare i restanti via pec al seguente indirizzo: mediazioneordineavvocaticremona@pec.it indicando i file riservati al Mediatore. All'atto del caricamento dei documenti non inserire nel nome del file caratteri speciali.
NOTA BENE:

è necessario specificare se si richiede lo svolgimento del primo incontro on line o in presenza con comunicazione contestuale al deposito della domanda.
Entro il primo incontro e' necessario presentare alla segreteria personalmente o a mezzo pec originale della domanda di mediazione firmata dalle parti. Il pdf della domanda da firmare verrà inviato automaticamente dal sistema una volta completata con buon esito la procedura e dovrà essere stampato firmato dalla parte e digitalmente dall’Avvocato istante.

ADESIONE

Si precisa che il sistema non consente, per ora, il deposito telematico dell’adesione alla domanda di mediazione, che pertanto dovrà essere presentata a mezzo pec all’indirizzo mediazioneordineavvocaticremona@pec.it oppure mediante deposito presso la segreteria della Mediazione in Corso Vittorio Emanuele II n.21 – Cremona. E' necessario allegare la procura per la mediazione, la contabile del bonifico delle spese di adesione, documenti della parte e codice fiscale, nonchè l'indicazione dei dati di fatturazione.

All’atto dell’adesione è necessario comunicare: nome, cognome, codice fiscale, mail, cellulare e pec (ove presente)

VERBALI E DOCUMENTI

Si segnala che i verbali e i documenti sono visibili e scaricabili nel fascicolo relativo alla procedura presente su Sfera accessibile al difensore delle parti. Per il caricamento dei documenti successivamente alla presentazione dell’istanza è necessario inviare comunicazione a mezzo mail o pec alla Segreteria che provvederà al deposito.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 n. 2 del novellato D.lgs. 28/2010 : ” Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione”. All’atto dell’inserimento della istanza tramite il portale Formasfera verrà generato il pdf della domanda, inviata con mail automatica dal sistema, tale file potrà essere inviato dall’istante alla parte chiamata ai fini dell’interruzione di eventuali termini nelle more della chiusura dell’ufficio.