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proroga crediti formativi -triennio 2017-2019

  Pubblicata il 18/02/2020

In virtù della normativa inerente alla revisione e verifica dell'esercizio dell'attivita' professionale ( D.M. 47/16 in applicazione dell'art. 21 L. n. 247/12), con prima applicazione all'inizio del 2020, il requisito della formazione è tra quelli previsti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

La mancanza del requisito comporta quindi la cancellazione in sede di verifica. Accanto al suddetto requisito che deve essere rispettato, la normativa citata , come già ricordato da questo Consiglio con mail del 5.12.19,  ne prevede altri che qui di seguito vengono riportati e la cui mancanza comporta la cancellazione dall'Albo:

a) essere titolare di una partita IVA attiva (o debba fare parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva);

b) avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale (anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati);

c) aver trattato almeno cinque affari (giudiziali o stragiudiziali) per ciascun anno (anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista);

d) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine;

e) avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;

f) avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Si ricorda che è sufficiente la mancanza di uno solo dei requisiti citati per disporsi la cancellazione dall'Albo.

 

IL PRESIDENTE

Avv.Marzia Soldani