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Esclusione del registro IPA fra quelli utilizzabili per notifiche PEC da parte degli Avvocati

  Pubblicata il 01/07/2016

Le notifiche non possano essere effettuate a qualsiasi PEC, ma soltanto a quelle tratte da specifici registri pubblici, indicati dall'art. 16 ter DL 179/2012.

Questi registri sono, al momento attuale, l'lNl-PEC (per professionisti e imprese) e, per gli enti pubblici, il Registro PP.AA (raggiungibile dal http//pst.giustizia.itfPST/) e il REGINDE. Tra questi registri, fino al 19/8/2014, era ricompreso anche l'Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php) , il quale però, a seguito della modifica dell’art. 16 ter sopra citato, operata dal DL 90/2014, non e più utilizzabile.

Gli effetti, secondo la prima giurisprudenza (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, ordinanza 12/3/2015), sono dirompenti, perchè le notifiche effettuate attingendo dall'IPA sarebbero da considerarsi nulle, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3Bis e ll L. 53/94, e la nullità è rilevabile anche d’ufficio.

Si tratta di una nullità ovviamente sanabile (si pensi alla costituzione del convenuto), ma  è consigliabile un atteggiamento prudenziale, e dunque è preferibile utilizzare le notifiche via PEC esclusivamente laddove l'indirizzo sia effettivamente presente in uno degli elenchi suindicati, escludendo l'1PA, anche se bisogna purtroppo lamentare come moltissimi indirizzi di pubbliche amministrazioni, pur presenti in quest'ultimo registro, non lo siano negli altri, con conseguente drastica riduzione delle opportunità offerte dallo strumento.